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La "Dichiarazione
di consenso" in tema di abuso sessuale all'infanzia (scarica
la versione pdf)
neuropsichiatria infantile
Il C.I.S.M.A.I.
(Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso
all'Infanzia) nasce nel 1993 per iniziativa di quattro centri (due a Milano,
uno a Roma e uno a Cagliari) che da anni si occupano di prevenzione, diagnosi,
terapia del maltrattamento ai bambini.
Attualmente sono
iscritti al C.I.S.M.A.I una quanrantina di servizi pubblici e privati
diffusi su tutto il territorio italiano.
Strumento di pensiero
del C.I.S.M.A.I sono le Commissioni scientifiche, che hanno lo scopo di
elaborare e proporre linee guida per gli operatori psicosociosanitari
su temi particolarmente attuali e controversi.
Il primo documento
elaborato e approvato è stato la "Dichiarazione di Consenso
in tema di abuso sessuale all'infanzia ".
La scelta discende
dalla necessità d'individuare convergenze di base tra operatori,
circa le caratteristiche del fenomeno e le procedure d'intervento, su
un argomento che suscita tante inquietudini e incertezze.
Chi volesse proporre
riflessioni e commenti sul documento può contattare la sottoscritta,
coordinatrice della Commissione, presso il C.B.M. (Centro per il Bambino
Maltrattato e la cura della crisi familiare), in Via Legnano 10 a Milano
; telefono e fax 0039 02 866086.
Il C.I.S.M.A.I
ha un foglio informativo quadrimestrale su tutte le sue attività,
dal titolo "Il Raccordo", ed è presente in rete al seguente
indirizzo: http://server.minori.it/coordinamento/
Premessa
Gli enunciati di questa
Dichiarazione di Consenso costituiscono linee-guida per gli interventi
dei professionisti psicosociosanitari in tema di abuso sessuale all'infanzia.
1 Definizione
1.1 Che cos'è
l'abuso sessuale?
È il coinvolgimento
di un minore, da parte di un partner preminente in attività sessuali
anche non caratterizzate da violenza esplicita.
È un fenomeno
diffuso. Esso si configura sempre e comunque come un attacco confusivo
e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso
evolutivo. L'intensità e la qualità degli esiti dannosi
derivano dal bilancio tra le caratteristiche dell'evento (precocità,
frequenza, durata, gravità degli atti sessuali) e gli interventi
protettivi e riparativi esterni, che si attivano in relazione all'abuso.
1.2 Il danno è
tanto maggiore quanto più:
a) il fenomeno
resta nascosto, o non viene riconosciuto
b) non viene attivata protezione nel contesto primario e nel contesto
sociale
c) l'esperienza resta non verbalizzata e non elaborata
d) è forte il legame di dipendenza fisica ed affettiva della
vittima dall'abusante
2 Validazione
2.1 È necessario
sviluppare sistemi validi ed affidabili per far emergere il fenomeno
Infatti:
a) il perpetratore
quasi sempre nega
b) spesso mancano evidenze fisiche e testimonianze esterne
c) spesso il bambino rappresenta l'unica fonte validabile
2.2 In ogni caso
la validazione va portata avanti analizzando almeno tre aree: indicatori
e segni sul piano fisico e sul piano psicologico, racconti e affermazioni
della presunta vittima
2.3.1 Per quanto
riguarda gli indicatori e i segni fisici:
a) l'ipotesi di
abuso sessuale va sempre presa in esame in presenza di lesioni, pur
di carattere aspecifico, dell'area ano-genitale, e di altri segni
rilevabili con esame obiettivo compatibili con l'ipotesi di abuso
b) i segni specifici (gravidanza, presenza di spermatozoi, malattie
sessualmente trasmesse) sono rarissimi
c) l'assenza di lesioni non può mai portare il medico ad escludere
l'ipotesi di un abuso, in quanto numerosi atti di abuso non lasciano
segni fisici
2.3.2 Conseguentemente
a) la visita medica
va effettuata esclusivamente da medici specificamente competenti in
grado di valutare correttamente e completamente le lesioni e di evitare
la ripetizione delle indagini
2.4.1 Per quanto
riguarda gli indicatori e i segni psicologici dell'abuso:
a) l'ipotesi di
abuso sessuale va tenuta presente di fronte a una vasta gamma di sintomi
cognitivi, emotivi e comportamentali anche se aspecifici e anche in
assenza di rivelazioni
b) le conoscenze sessuali improprie e i comportamenti sessualizzati
sono riconosciuti come indicatori con maggior grado di specificità,
ed esigono approfondimento
2.4.2 Conseguentemente
è opportuno
a) approfondire
la conoscenza del mondo interno del bambino per dare significato alle
espressioni sintomatiche
b) approfondire la conoscenza del contesto relazionale, per completare
la comprensione del quadro individuale situandolo sia rispetto alla
storia familiare del minore sia rispetto ai più ampi parametri
di riferimento socio-culturali in cui il minore e inserito
c) adottare la procedura di ampliare il più possibile la raccolta
anamnestica sul piano individuale e relazionale, anche ricorrendo
alle informazioni pregresse e alla rete dei servizi
d) che durante il percorso valutativo sia in ogni momento salvaguardata
la protezione fisica e psicologica del minore garantendo, se necessario,
percorsi paralleli di intervento per lui e per i suoi familiari
2.5.1 Per quanto
riguarda le rivelazioni del minore va notato che
a) la rivelazione
è la conseguenza della presa di contatto con la propria esperienza
traumatica
b) tale momento è estremamente importante e delicato e, per
quanto potenzialmente benefico, comporta il rischio di una riacutizzazione
della sofferenza; la gravità di tale rischio è diminuita
dal grado di riconoscimento nell'ambito delle relazioni familiari
o comunque protettive, dei bisogni psicologici e fisici del bambino
c) quanto più il bambino è stato danneggiato dall'abuso,
tanto più può essere compromessa la sua capacità
di ricordare e raccontare
d) la rivelazione è un processo e passa per fasi che possono
non risultare lineari e logiche
2.5.2 Conseguentemente
a) la rivelazione
va sempre raccolta e approfondita, anche se si presenta frammentaria,
confusa, bizzarra
b) essa va accompagnata, mettendo in atto congrui interventi di protezione
e sostegno
c) essendo l'abuso sessuale un fenomeno fortemente improntato dall'ingiunzione
(esplicita o allusa) del segreto e del silenzio e dall'attivazione
di sentimenti che inibiscono la narrazione (quali colpa, vergogna,
tradimento...), la raccolta delle rivelazioni dovrà accompagnarsi
a una grande attenzione nell'evitare elementi di "suggestione
negativa" (squalifiche, ripetizione di domande, confronto con
dubbi e perplessità dell'adulto, ricatto morale)
d) sarà necessario porre grande cura anche nell'evitare elementi
di "suggestione positiva" nel dialogo, sovrapponendo idee,
ipotesi e sentimenti dell'adulto alla narrazione del bambino, anticipando
situazioni o particolari che possano condizionare il minore e alterare
l'acquisizione dei dati
3 Testimonianza del minore
3.1 Per quanto riguarda
l'eventuale testimonianza del minore durante l'iter giudiziario è
utile considerare che
a) il minore somma
interiormente tutte le occasioni in cui ha effettuato delle dichiarazioni
circa l'esperienza traumatica, ravvisando nelle richieste di ripetizione
di esse un basso indice del credito ottenuto
b) la sua capacità di rendere testimonianza dipende dal grado
di elaborazione del trauma
3.2 Conseguentemente
a) è opportuno
non moltiplicare tali occasioni
b) è imprescindibile garantire al minore effettive condizioni
di protezione nel momento in cui viene richiesto di rendere dichiarazioni
circa l'abuso
c) è auspicabile che tale richiesta venga subordinata, nella
scelta di tempi e modi, al rispetto del grado di elaborazione del
trauma raggiunto dal minore
d) è necessario tenere conto, nella valutazione della validità
delle dichiarazioni, della loro contestualizzazione (tempi, modi,
luoghi, interlocutori, aspetti emotivi)
4 False denunce
4.1 Non si conosce
l'incidenza reale di false denunce. È utile considerare che
a) le difficoltà
validative in campo clinico e giudiziario e l'esistenza frequente
di ritrattazioni si sommano e ampliano probabilmente l'area delle
denunce non comprovabili
b) ritenere autentica una denuncia non vera espone il bambino, i suoi
familiari e chi é falsamente accusato a gravi conseguenze dannose;
d'altra parte le false ritrattazioni provocano conseguenze altrettanto
dannose
c) è stato individuato un numero limitato di dinamiche personali
e relazionali che possono dare origine ad una falsa denuncia
d) le separazioni coniugali altamente conflittuali sono indicate come
una condizione di particolare rischio per le false denunce, ma possono
essere anche occasioni che favoriscono rivelazioni autentiche
4.2 Conseguentemente
a) i professionisti
dovranno incrementare le competenze diagnostiche, per evitare che
i bambini vadano incontro ad un'esperienza doppiamente traumatica
(essere abusati e non trovare protezione) oppure a strumentalizzazione
fortemente pregiudizievole
b) il rischio di trovarsi di fronte ad una falsa denuncia deve essere
sempre preso in considerazione da chi si occupa di questa materia
c) di fronte al rischio di falsa denuncia sarà necessario evitare
un generico atteggiamento di dubbio, ma vagliare precise alternative
diagnostiche
d) è auspicabile un confronto puntuale e permanente tra esperti
circa le eventualità più frequenti di falsa denuncia
5 Orientamenti del professionista
5.1 Quanto ai criteri
di acquisizione e di esercizio delle competenze professionali di chi
opera nell'area dell'abuso sessuale ai minori, é utile considerare
che:
a) è auspicabile
che tutti i professionisti di area medica o psicosociale che operano
o nel campo della tutela del minore o come consulenti giudiziari,
abbiano acquisito competenze culturali e tecniche specifiche nel campo
dell'età evolutiva delle dinamiche individuali e familiari
e delle peculiarità dell'abuso sessuale
b) per tutte le professioni sanitarie o equiparate, l'obiettivo della
protezione e della cura del minore o comunque della salvaguardia delle
esigenze cliniche dello stesso é prioritario rispetto a qualsiasi
altro obiettivo richiesto dalle circostanze, in accordo con le norme
deontologiche
c) va tuttavia tenuto conto del frequente incrocio tra esigenze cliniche
ed esigenze giudiziarie
5.2 Conseguentemente
a) anche se l'intervento
sul minore nasce in un quadro giudiziario, esso dovrà rispettare
i criteri comunemente riconosciuti in ambito clinico
b) in particolare, poiché la cura è il naturale sbocco
della diagnosi, non può esistere controindicazione intrinseca
a che lo stesso professionista svolga ambedue gli interventi, in qualsiasi
quadro istituzionale siano stati richiesti
c) è altresì necessario che il professionista, oltre
ad osservare con rigorosa consapevolezza le disposizioni giuridiche
e deontologiche, si renda disponibile a portare il proprio contributo
in ambito giudiziario, cosi come è opportuno apprendere regole
e linguaggio di tale ambito
d) il professionista che opera con obiettivi clinici sceglierà
responsabilmente gli strumenti e la documentazione del proprio operato
che ritiene più opportuni dando ovviamente conto dei criteri
che utilizza a tal fine
e) quando l'obiettivo è di natura giudiziaria strumenti e documentazione
verranno concordati con l'autorità competente, purché
non in contrasto con le esigenze cliniche del minore
f) va presa in considerazione l'eventualità che in casi particolarmente
complessi sul piano della prova giudiziaria, sia opportuno ricorrere
ad una pluralità di professionisti che si dividano gli interventi
di tipo probatorio e di tipo clinico È in ogni caso necessario
che l'integrazione tra i professionisti renda minimo il disagio che
tale organizzazione degli interventi può arrecare al minore.
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