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Pubblicità
dei processi penali e diritto all'informazione (scarica
la versione pdf) La pubblicità del dibattimento penale è sempre stato un tema di interesse generale, divenuto attuale in tempi recenti a causa della decisione di una testata giornalistica di non più inviare cronisti giudiziari in aula penale in occasione di processi che vertono su reati contro l'integrità sessuale. Prima di tutto va specificato che di principio un processo penale è pubblico, dunque aperto a chiunque desideri assistere ad dibattimento penale nei confronti di una o più persone accusate di uno o più reati penali. L'art.6 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà personali (CEDU) prevede espressamente il principio della pubblicità del processo penale con riferimento sia alla pubblicità del dibattimento in quanto tale (cifra 1 prima frase) che alla pubblicità della pronuncia della sentenza (cifra 1 seconda frase). Il Codice di Procedura Penale ticinese (art.28 CPPT), che ha ripreso in sostanza il contenuto della CEDU, prevede la pubblicità delle udienze davanti al Pretore, alle Corti d'Assise ed alla Corte di Cassazione e revisione, vietando l'accesso all'aula di udienza solo ai minori di anni quindici, salvo decisione contraria del Presidente della Corte. Dato per scontato il principio fondamentale della pubblicità del dibattimento, evidentemente si pone il problema a sapere se tale principio debba essere sempre ed in ogni caso rispettato, garantendo così l'accesso al pubblico a tutti i processi penali senza distinzioni di sorta. Il quesito viene di per sè già risolto nelle norme citate della CEDU e del CPPT, che prevedono, a tutela di prevalenti interessi pubblici e privati, la possibilità di escludere il pubblico dalle udienze penali. L'art.6 cifra 1 CEDU riporta espressamente che "l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono interessi di minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia." Il contenuto di tale norma è stata ripreso nell'art.28 cpv. 2 CPPT, che permette al Presidente della Corte di ordinare lo svolgimento del processo a porte chiuse con l'esclusione dunque del pubblico e della stampa. Non forzatamente l'esclusione del pubblico comporta anche quella dei cronisti giudiziari, la cui presenza può essere autorizzata dal Giudice durante tutto o parte dello svolgimento del processo. In sostanza dunque il principio generale della pubblicità del processo può essere limitato dal Presidente della Corte a dipendenza della situazione particolare, e più precisamente se l'autorità giudicante ritiene che sussistano interessi pubblici e/o privati tali da richiedere lo svolgimento del dibattimento a porte chiuse, con o senza la presenza della stampa. La competenza decisionale è lasciata dunque al Presidente della Corte, il quale è tenuto a valutare e soppesare gli interessi preponderanti in gioco: quelli dell'accusato, della vittima e dell'ordine pubblico. Con l'entrata in vigore, nel 1991, della Legge Federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), il legislatore ha confermato la tutela degli interessi della vittima in sede dibattimentale, indicando all'art.5 cpv. 3 LAV che "il tribunale ordina l'udienza a porte chiuse se lo esigono interessi preponderanti della vittima". Anche per la LAV dunque la valutazione degli interessi viene lasciata giustamente nella competenza dell'autorità giudicante, alla quale è richiesto di procedere alla valutazione degli interessi in discussione, al fine di decidere se il principio della pubblicità del dibattimento debba nel caso concreto subire una limitazione. L'art.5 cpv. 3 LAV è stato ripreso nel capitolo del CPPT che tratta in modo specifico la situazione procedurale di vittime di reati che ledono direttamente l'integrità fisica, sessuale o psichica. In particolare l'art.89 cpv. 1 CPPT riporta letteralmente il testo della LAV, aggiungendo un secondo capoverso, in base al quale "in casi di reati contro l'integrità sessuale l'udienza a porte chiuse è ordinata su richiesta della vittima". L'analisi del secondo capoverso dell'art.89 CPPT permette subito di individuare che la competenza decisionale in merito all'esclusione o meno del pubblico dal dibattimento viene rimessa esclusivamente nelle mani della vittima, togliendo dunque al Presidente della Corte ogni e qualsiasi libertà di decisione. In un recente dibattimento penale svoltosi davanti alla Corte delle Assise Criminali di Bellinzona, quest'ultima si è vista confrontata con la richiesta delle vittime di escludere il pubblico e la stampa dall'aula penale in applicazione dell'art.89 cpv. 2 CPPT. La pubblica accusa, nella persona del PP Antonio Perugini, si è parzialmente opposta alla richiesta delle parti civili, ritenendo opportuno che gli organi della stampa fossero autorizzati a presenziare al dibattimento. Secondo il Procuratore Pubblico, l'art.89 cpv. 2 CPPT è contrario al principio sancito dalla CEDU e dalla LAV, le quali prevedono, come detto, l'esclusiva competenza decisionale della Corte in tale contesto. Lasciare infatti alla vittima il potere di decidere in merito alla presenza o meno dei cronisti giudiziari in aula, oltre a non rispettare le norme legali della CEDU e della LAV, porrebbe l'accusato in particolare e la Giustizia in generale nelle sole mani di una sola parte processuale, togliendo alla Corte ogni e qualsiasi facoltà di valutare gli interessi in gioco. L'accusato, ha motivato il Procuratore Pubblico, ha infatti il diritto a che il pubblico venga correttamente informato di quanto accade durante il processo, evitando così che notizie frammentarie ed imprecise compaiano sui quotidiani. È infatti inevitabile che giornalisti, esclusi dal dibattimento, soprattutto in casi di una certa risonanza, si adoperino per ottenere comunque informazioni da pubblicare, attingendo a fonti diverse dall'aula penale, con risultati poco attendibili e pregiudizievoli sia per la persona dell'accusato che per quella della vittima. La Corte chiamata a decidere in merito alla richiesta di escludere pubblico e stampa dall'aula penale, sposando la tesi della Pubblica Accusa, ha ritenuto corretto applicare gli art.5 LAV e 89 cpv. 2 CPPT alla luce dell'art.6 CEDU, procedendo dunque alla valutazione dei vari interessi in causa. La Corte ha infatti considerato "che fossero da salvaguardare, accanto agli interessi delle vittime, giustamente preoccupate di tutelare la propria identità e sfera privata, anche gli interessi della comunità ad una corretta informazione". Nell'ottica di una giusta informazione ed a tutela degli interessi dell'imputato, alla popolazione devono infatti essere trasmesse quelle notizie che, senza arrecare pregiudizio alcuno alle vittime, sono idonee a fornire un quadro corretto della vicenda penale. La Corte ha inoltre fornito ai giornalisti presenti indicazioni precise sul come evitare di far trapelare dati inerenti alla persona delle vittime. L'interpretazione fornita dalla Corte delle Assise Criminali di Bellinzona permette dunque di concludere che l'art.89 cpv. 2 CPPT, applicato letteralmente, non rispecchia i disposti legali della CEDU, ritenuto come non sia giustificabile, a tutela degli interessi dell'imputato, lasciare alla discrezione della vittima la decisione a sapere se permettere la presenza di pubblico e stampa ai dibattimenti processuali aventi per oggetto reati contro l'integrità sessuale. Unica e sola autorità competente a prendere una simile decisione, dopo avere soppesato e valutato gli interessi in gioco (della vittima, dell'imputato e dell'ordine pubblico) è la Corte di merito ed è giusto che sia così, al fine di evitare pregiudizi non solo per l'imputato ma anche per la vittima. Entrambi hanno diritto ad una corretta informazione del pubblico, ciò che non è garantito nel caso in cui i giornalisti si vedessero costretti a mendicare scampoli di notizie in luoghi diversi dall'aula penale, con il rischio di ottenere informazioni filtrate, interpretate e non sempre corrette, a pregiudizio di tutte le parti in causa ed a detrimento della Giustizia. Se così non
fosse, si verificherebbe l'assurdità secondo cui l'utilizzazione
di un diritto da parte della vittima sottrarrebbe nel contempo l'accusato
a quella doverosa e fondamentale pubblicità su fatti, anche scabrosi,
di rilevanza penale, compromettendo così quel messaggio di prevenzione
e di credibilità ed affidabilità della Giustizia che giustamente
deve passare al pubblico.
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