Stefano Cirillo

 

L'allontanamento del minore maltrattato* (scarica la versione pdf)
psicoterapeuta

(...) Non più tardi di vent'anni fa allontanare un bambino equivaleva, sic et simpliciter, alla sua istituzionalizzazione e così la popolazione dei minori istituzionalizzati era tanto numerosa quanto composita nella tipologia dei problemi presentati. Circa il merito delle ragioni che portavano alla scelta della soluzione istituzionale, va ricordato che esistevano fatti di costume che sembravano renderla obbligata e che, in quella fase storica, essa era avallata da convinzioni diffuse ed accreditate presso molta parte di operatori sociali e sanitari. Ad esempio, erano numerosi i figli di madri nubili, abbandonati od esposti, che (in alternativa al baliatico, che svolse una funzione socialmente preziosa) venivano accolti presso strutture in grado di ospitarli fino al sesto anno di età. Raggiunto tale limite, se non era ancora possibile che le madri se ne facessero carico, i minori, ormai portatori di sindromi carenziali di vario genere, venivano trasferiti negli istituti medico-psico-pedagogici (IMPP).

Le istituzioni per minorenni così denominate ospitavano inoltre, e soprattutto, bambini portatori di handicap fisici, sensoriali o psichici di varia gravità, o semplicemente ragazzi che avevano messo in evidenza, attraverso comportamenti inadeguati di vario tipo, le loro difficoltà ad inserirsi nell'ambiente sociale o scolastico. La situazione interna degli IMPP non differiva sostanzialmente da quella delle istituzioni totali per adulti, delle quali rappresentava spesso l'anticamera: infatti, allo scadere del diciottesimo anno di età, per molti di questi ragazzi -per lo più psichicamente deteriorati e divenuti socialmente inabili anche a causa della vita da internati condotta negli anni cruciali del loro sviluppo- la carriera istituzionale doveva obbligatoriamente proseguire e concludersi all'interno dell'ospedale psichiatrico.

A quel tempo, negli ambienti più accorti e sensibili alla condizione dei degenti internati nelle istituzioni totali (Szasz, 1961; Goffman, 1966; Basaglia, 1967, 1968; Forti, 1975), lo sforzo principale degli operatori dell'infanzia consisté principalmente nel tentare di rimuovere le condizioni sociali ed economiche sfavorevoli che si opponevano alla permanenza del bambino nella propria famiglia ed alla sua integrazione nell'ambiente scolastico, poiché la popolazione infantile istituzionalizzata apparteneva quasi unicamente alle fasce sociali deboli, soggette alla pubblica assistenza. Il sussidio economico erogato alla famiglia rappresentava quindi lo strumento d'elezione per far restare il bambino in casa propria. Contestualmente, nei servizi si tentava di percorrere le ancora poco agevoli vie sia della prevenzione sia della diagnosi e della riabilitazione precoci degli handicap. Sul piano della riparazione, le attività maggiormente valorizzate, oltre a quelle tese ai recuperi funzionali e scolastici dei bambini, consistevano, a quel tempo, nel tentare di ripristinare i rapporti affettivi tra genitori e figli e nel ricucire le relazioni sociali interrotte da anni di ricovero. Inoltre, si puntava molto sul fornire alle famiglie, per lo più non abbienti, i supporti economici ed i sostegni sociali che rendevano possibile, o semplicemente più agevole, far riaccogliere il bambino dai propri genitori.

D'altra parte era pur vero che la difficoltà familiare e sociale il più delle volte soggiacente all'allontanamento del bambino era fin troppo spesso conseguenza di misere condizioni di vita, impropriamente combattute con la reclusione dei minori svantaggiati. Inoltre, le patologie infantili, quando esistenti, venivano di fatto aggravate dall'uso distorto di discipline scientifiche - mediche e psicopedagogiche - e da ideologie discriminanti.

La convinzione di dover garantire ai bambini un modo di gestione dei loro problemi più umano e civile, ha in seguito condotto ad atti politici e tecnici che hanno ben ridimensionato gli svantaggi insiti nell'essere portatore di handicap, intellettualmente poco dotato o semplicemente povero. Laddove questa sensibilità non è maturata, persiste anche attualmente il malcostume della emarginazione in istituto, umanamente e clinicamente immotivata, di bambini svantaggiati, cosa ben diversa dalla sostituzione temporanea o permanente di una famiglia inadempiente e inadeguata.

Queste prime e rivoluzionarie modifiche del modo di concepire la tutela dell'infanzia e la successiva razionalizzazione dei servizi a ciò preposti hanno quindi ottenuto effetti positivi e duraturi, ma hanno ingenerato negli operatori l'idea che la famiglia d'origine sia sempre e comunque il contesto ottimale per lo sviluppo ed il recupero del bambino, idea evidentemente reattiva alle istituzionalizzazioni facili del periodo precedente.

Tale convinzione mantenutasi e rafforzatasi anche dopo i cambiamenti intervenuti nel costume e nelle varie realtà sociali, negli stili di vita, nell'economia del paese, impedisce di scorgere chiaramente altri problemi dell'infanzia, le disattenzioni, l'incuria, le brutalità a suo carico, un tempo parimenti esistenti, ma forse meno intuibili o appariscenti di quanto lo siano ora, data la sovrastante evidenza delle brutture istituzionali. È quindi comprensibile che gli operatori, presenti nei servizi nella fase storica in cui prendeva piede e si sviluppava il movimento per la deistituzionalizzazione, ancor oggi possano avere serie difficoltà a far uso dell'allontanamento e abbiano trasmesso ai colleghi più giovani il loro credo ("meglio la peggiore delle famiglie che il migliore tra gli istituti") come uno dei pilastri ideologico-operativi dei servizi per l'infanzia. Infatti, le loro prime esperienze di lavoro antiistituzionale erano state tese a curare i guasti provocati da precoci, lunghissimi e spesso ingiustificati internamenti, le cui conseguenze nefaste continuavano a sfidare per anni l'impegno riparatorio più volenteroso. Così, molti di loro, di fronte alla prospettiva di mettere in atto un allontanamento anche per un tempo determinato, temono ancora di compiere un passo che non avrà altri sbocchi se non quelli, psicologicamente e fisicamente devastanti, dell'istituzionalizzazione fino alla maggiore età.

Per questo si ostinano, a volte in modo chiaramente irrealistico, a elargire ogni sorta di supporto ai genitori affinché non si stacchino dal figlio, ignorando o minimizzando le più evidenti prove della necessità di allontanarlo perché sia tutelato.

Un aspetto particolare di questa ideologia della "famiglia a ogni costo" si evidenzia in taluni casi di figli di pazienti psichiatrici nei cui confronti i servizi di salute mentale hanno ormai abbandonato la speranza di una guarigione, orientandosi verso un affiancamento a lungo termine che ne contenga le fasi di recrudescenza. Per gli operatori di tali servizi, almeno fino a poco tempo fa, il problema dell'adeguatezza o meno del loro paziente ai compiti parentali non si poneva in maniera perentoria. Assai raramente si riteneva necessario segnalare ai servizi per i minori la presenza di comportamenti dannosi per i bambini, i quali rischiavano viceversa di essere utilizzati dagli operatori della Salute mentale come elementi di stabilizzazione dello stato di compenso, più o meno precario, raggiunto dai loro pazienti. Così avveniva frequentemente, e talora avviene ancora, che alcuni bambini venivano mantenuti in famiglie con uno o entrambi i genitori affetti da seria patologia psichica (psicosi, alcolismo, tossicodipendenza), senza chiedersi fino a che punto questo potesse nuocere.

(...) Nel lavoro con le famiglie maltrattanti (croniche o no) è ragionevole e doveroso privilegiare il mantenimento del bambino nel suo contesto familiare, finché non siano rilevabili condizioni che facciano prevedere gravi difficoltà per la sua crescita fisica e mentale, nel qual caso si rende necessario adottare la soluzione dell'allontanamento provvisorio, costituendo nel contempo un contesto di valutazione sulla possibilità di rimuovere tali gravi difficoltà.

(...) Il ricorso al provvedimento dell'allontanamento (che -è bene sottolinearlo ancora- la magistratura minorile assume sempre a seguito dell'attento vaglio dei fatti) non si deve configurare come espressione di una logica punitiva che l'operatore applica nei confronti dei genitori (o di altri familiari) a propria discrezione e senza motivate ragioni. Bisogna che l'operatore tenga sempre ben presente che gli utenti sono persone in difficoltà e bisognose d'aiuto, che comunque, anche nel caso che il loro comportamento costituisca un reato, l'allontanamento non ne è la punizione, e che le sedi in cui dev'essere loro comminata eventualmente una qualche pena sono altre.

(...) Un provvedimento di allontanamento, anche se viene attuato sempre con lo stesso fine principale, e cioè per evitare rischi gravi per il minore, assume differenti coloriture, e quindi diversa efficacia ed utilità, a seconda degli obiettivi particolari e specifici che di caso in caso si affiancano al fine principale, nonché dei modi e dei tempi in cui tale allontanamento si inserisce nel progetto complessivo di tutela del minore. Infatti il "portare via" il bambino da casa -un atto comunque traumatico ed indesiderabile anche per chi lo compie, e non solo per i genitori ed il bambino che lo subiscono- può rendersi indispensabile per diverse ragioni ed in diverse fasi dell'intervento a tutela del minore, che devono essere chiare per gli operatori e spiegate alla famiglia affinché l'atto sia giustificato, se non condiviso.

Se l'esecuzione del provvedimento si compie nella prima fase dell'intervento, e dunque si configura come atto da cui prende le mosse il progetto di tutela, esso avrà presupposti e funzioni assai diversi da quello a cui si procede dopo una lunga serie di aiuti, destinati ai genitori e/o allo stesso bambino, che non abbiano prodotto le auspicate modificazioni nella situazione familiare.


Conclusione

L'allontanamento, che nel senso comune è sempre uguale a se stesso, in quanto comporta per il bambino sempre la medesima terribile conseguenza di essere separato dai suoi, può dunque muovere tecnicamente da esigenze differenti tra loro e tendere ad obiettivi diversi, da caso a caso. Perciò, il modo in cui esso si attua e le motivazioni in base alle quali se ne prende la pur traumatica iniziativa ne determinano la caratterizzazione iniziale e il successivo andamento: ad esempio, se è la famiglia a richiedere che il bambino venga allontanato, al servizio si porrà il problema di verificare se le ragioni addotte circa l'impossibilità temporanea dei genitori ad occuparsi del figlio siano fondate, ovvero se esista un disimpegno nello svolgere le funzioni genitoriali e, in tal caso, di che tipo e di quale entità. Di conseguenza, si porrà la necessità di decidere se esistono le condizioni per mettere in atto un intervento di aiuto, oppure se sia opportuno prevedere la segnalazione al Tribunale per i minorenni2, dando vita ad un contesto più complesso che contiene anche espliciti aspetti di controllo. Quando, invece, l'allontanamento parte come iniziativa del servizio allo scopo di tutelare il minore, se i genitori concordano con tale decisione, a fianco degli aspetti di controllo potranno ancora essere prevalenti le marche del contesto di aiuto, e si potrà contare sulla collaborazione della famiglia. Infine, qualora subentri il Tribunale per i minorenni a prescrivere il provvedi mento su segnalazione del servizio e contro la volontà dei genitori, sarà necessario strutturare un contesto di controllo che faccia da adeguata cornice ai tentativi di prestare aiuto.
Abbiamo parlato di tre distinte volontà: quella dei genitori, quella del servizio, quella del Tribunale per i minorenni, ma esiste, beninteso, anche la volontà del minore, bambino o ragazzo che sia, che può essere raccolta (o inferita da chi dovrebbe saper interpretarla, come insegnanti, operatori sanitari o sociali), frammista alle volontà espresse con più forza dagli adulti, che detengono un maggior potere.

 


1 Il testo è tratto dal libro edito da Raffaello Cortina Editore "L'assistente sociale ruba i bambini?" di S. Cirillo e M.V. Cipolloni (1994)

2 Si fa riferimento alla realtà italiana in cui il Tribunale per i minorenni è l'autorità preposta a decidere circa le eventuali misure di protezione da attivare in favore del minore. Tale compito in Canton Ticino è svolto dalle Delegazioni tutorie, dall'Ufficio delle tutele e curatele, dalla Pretura nei casi che le competono (divorzio)