| Leggi
sulla tutela del Minore
Qui di seguito sono
elencate norme specifiche attinenti la protezione dell’infanzia, mentre
non viene fatto cenno alle norme che prevedono la tutela della
dignità e dei diritti umani in genere.
Approfondimenti e
commenti ai testi di legge (messaggi e rapporti) che sono elencati qui
di seguito possono essere consultati in nel
sito dell’amministrazione federale .
Costituzione
federale
Art. 124 Aiuto alle
vittime di reati
La Confederazione
e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità
fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché
un’equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.
Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia
La Convenzione ha
quale scopo la concretizzazione dei diritti dell’infanzia, proclamati
dalle Nazioni Unite nella Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo.
Codice
civile svizzero
Elenca le misure
previste dal diritto di famiglia svizzero per proteggere il minore quando
i suoi interessi sono minacciati.
Codice penale svizzero
Contiene le norme
penali a protezione dell’integrità fisica (e in particolare anche sessuale)
e psichica delle persone, e prevede il diritto e l’obbligo di informare
le autorità tutorie sulle situazioni che potrebbero mettere in pericolo
il minore.
in particolare
gli art. 111, 112, 116, 117, 122-128, 135, 136, 180-185, 187-200, 213,
219, 220, 231, 358 bis, 358 ter
Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV)
L'aiuto
alle vittime di reati, rapporto dell'Ufficio federale di giustizia all'intenzione
del Consiglio federale concernente l'attuazione e l'efficacia dell'aiuto
alle vittime di reati negli anni 1993-1996, Berna, gennaio 1998
L'aiuto
alle vittime di reati; Terzo rapporto dell'Ufficio federale di giustizia
all'intenzione del Consiglio federale concernente l'attuazione e l'efficacia
dell'aiuto alle vittime di reati (1993-1998) Berna, maggio 2000
(si tratta di documenti
in formato Adobe Acrobat (pdf) per leggere i quali è necessario
un apposito programma gratuito, Adobe Acrobat Reader, scaricabile
dal sito di Adobe)
Le leggi cantonali sono tutte consultabili integralmente nelle pagine
dell’amministrazione
cantonale Costituzione della Repubblica e del Cantone Ticino, art
13 cpv 2
“Ogni bambino ha
il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto
ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini.”
La norma costituzionale
intende garantire inderogabilmente e immediatamente a tutte le persone
che si trovano nel bisogno, in particolare anche ai minori, le prestazioni
corrispondenti da parte dello Stato, con conseguente diritto alla protezione
giudiziaria.
Legge cantonale
di applicazione e complemento della LAV e relativo Regolamento di esecuzione
Scopo della legislazione
sull’aiuto alle vittime di reati è di fornire un aiuto efficace alle
vittime, garantendo loro consulenza, sostegno finanziario e adeguata
tutela nel procedimento penale.
Codice di procedura
penale ticinese, art 84 – 94
Contiene le disposizioni
sulla protezione delle vittime, e in particolare anche di quelle minorenni,
nel contesto del procedimento penale ticinese.
Legge
per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza
e dell’adolescenza
La LMI promuove
la protezione della maternità e dei minorenni e disciplina e sussidia
il collocamento dei minorenni privi di cure o bisognosi di educazione
speciale presso istituti e famiglie affidatarie. Inoltre sostiene finanziariamente
le associazioni che svolgono attività di aiuto ai genitori in condizioni
di bisogno e istituisce il servizio sociale cantonale, a cui affida
compiti generali di promozione, coordinamento e vigilanza in materia
di protezione dei minorenni. La
legge è in fase di revisione da un gruppo di lavoro del Dipartimento
opere sociali.
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