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Statuto dell'Associazione
Demetra
Art. 1
Con il nome Demetra
è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale secondo
gli articoli 60 segg. Del CCS, con sede presso il domicilio del/la presidente.
Art. 2 Scopo
Scopi dell'associazione
sono:
a) la sensibilizzazione
e l'informazione dell'opinione pubblica nell'ambito della problematica
del maltrattamento e/o abusi sessuali su minori ;
b) il sostegno a
chi è confrontato direttamente od indirettamente a problemi
legati al maltrattamento e/o agli abusi sessuali su minori;
c) la collaborazione con enti pubblici e privati che perseguono scopi
analoghi;
d) ogni altra attività
inerente alla problematica del maltrattamento.
Art. 3 Membri
Possono divenire membri
dell'associazione le persone - fisiche o giuridiche - che ne condividono
lo scopo e che versano la quota sociale annua di Fr. 30.00 per le persone
fisiche e di Fr. 50.00 per le persone giuridiche.
Art. 4 Mezzi
I Mezzi finanziari
dell'associazione sono costituiti da :
- contributi ordinari
annuali dei singoli soci/e
- contributi privati e/o pubblici
- elargizione di persone fisiche o giuridiche
- ogni altra fonte
Art. 5 Responsabilità
L'associazione risponde
solo con il proprio capitale per le obbligazioni nei confronti di terzi.
Art. 6 Organizzazione
Gli organi dell'associazione
sono :
- l'assemblea dei/delle
soci/e
- il comitato
- l'ufficio di revisione
Art. 7 Assemblea : a) definizione e convocazione
L'assemblea è
l'organo superiore dell'associazione e si compone di tutti i soci e tutte
le socie di cui all''art. 3.
L'assemblea è
convocata dal comitato esecutivo una volta all'anno, 15 giorni prima dell'adunanza,
con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.
Art. 8 b) Competenze
L'assemblea :
- nomina il/la presidente
ed i membri del comitato e dell'ufficio di revisione
- approva il programma d'azione
- approva lo statuto e le sue modifiche
- approva i conti annuali ed il rapporto dei revisori
- vigila sull'attività degli altri organi dell'associazione
Art. 9 c) Diritto di voto
Ogni socio/a ha diritto
ad un voto
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei/delle socie/e presenti.
Art. 10 Comitato a) definizione
Il comitato dell'associazione
è composto da 5 a 11 persone, compreso il/la presidente.
Esso designa, al suo
interno, il/la vicepresidente, il /la cassiera, il/la segretario/a.
Essi sono nominati per un periodo di due anni e sono rieleggibili.
Art. 11 b) Competenze
Il comitato cura gli
interessi dell'associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi.
Esso si riunisce secondo necessità e su convocazione del/della
presidente.
Designa i membri dei gruppi di lavoro specifici.
L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due di un membro
del comitato con il/la presidente o il/la vicepresidente.
Al comitato spetta ogni competenza non demanda ad altro organo dell'associazione.
Art. 12 Ufficio revisione
L 'ufficio di revisione
si compone di due membri ; essi sono nominati per un periodo di due anni
e sono rieleggibili.
Esso esamina i conti annuali dell'associazione e redige il relativo rapporto
all'attenzione dell'assemblea.
Art. 15 Scioglimento
L'assemblea è
competente per pronunciare lo scioglimento dell'associazione.
In tal caso il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad un
ente designato dall'assemblea, avente scopi simili a quelli dell'associazione.
Per quanto non regolato del presente statuto si applicano gli art. 60
segg. Del CCS.
Il presente statuto
è approvato dall'Assemblea tenutasi a Giubasco l'11 giugno 2001
Esso entra immediatamente
in vigore e sostituisce integralmente quello del 27 marzo 1996
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