Statuti

 

Statuto dell'Associazione Demetra


Art. 1

Con il nome Demetra è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale secondo gli articoli 60 segg. Del CCS, con sede presso il domicilio del/la presidente.


Art. 2 Scopo

Scopi dell'associazione sono:

a) la sensibilizzazione e l'informazione dell'opinione pubblica nell'ambito della problematica del maltrattamento e/o abusi sessuali su minori ;

b) il sostegno a chi è confrontato direttamente od indirettamente a problemi
legati al maltrattamento e/o agli abusi sessuali su minori;

c) la collaborazione con enti pubblici e privati che perseguono scopi analoghi;

d) ogni altra attività inerente alla problematica del maltrattamento.


Art. 3 Membri

Possono divenire membri dell'associazione le persone - fisiche o giuridiche - che ne condividono lo scopo e che versano la quota sociale annua di Fr. 30.00 per le persone fisiche e di Fr. 50.00 per le persone giuridiche.


Art. 4 Mezzi

I Mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da :

- contributi ordinari annuali dei singoli soci/e
- contributi privati e/o pubblici
- elargizione di persone fisiche o giuridiche
- ogni altra fonte


Art. 5 Responsabilità

L'associazione risponde solo con il proprio capitale per le obbligazioni nei confronti di terzi.


Art. 6 Organizzazione

Gli organi dell'associazione sono :

- l'assemblea dei/delle soci/e
- il comitato
- l'ufficio di revisione


Art. 7 Assemblea : a) definizione e convocazione

L'assemblea è l'organo superiore dell'associazione e si compone di tutti i soci e tutte le socie di cui all''art. 3.

L'assemblea è convocata dal comitato esecutivo una volta all'anno, 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.


Art. 8 b) Competenze

L'assemblea :

- nomina il/la presidente ed i membri del comitato e dell'ufficio di revisione
- approva il programma d'azione
- approva lo statuto e le sue modifiche
- approva i conti annuali ed il rapporto dei revisori
- vigila sull'attività degli altri organi dell'associazione


Art. 9 c) Diritto di voto

Ogni socio/a ha diritto ad un voto
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei/delle socie/e presenti.


Art. 10 Comitato a) definizione

Il comitato dell'associazione è composto da 5 a 11 persone, compreso il/la presidente.

Esso designa, al suo interno, il/la vicepresidente, il /la cassiera, il/la segretario/a.
Essi sono nominati per un periodo di due anni e sono rieleggibili.


Art. 11 b) Competenze

Il comitato cura gli interessi dell'associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi.
Esso si riunisce secondo necessità e su convocazione del/della presidente.
Designa i membri dei gruppi di lavoro specifici.
L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due di un membro del comitato con il/la presidente o il/la vicepresidente.
Al comitato spetta ogni competenza non demanda ad altro organo dell'associazione.


Art. 12 Ufficio revisione

L 'ufficio di revisione si compone di due membri ; essi sono nominati per un periodo di due anni e sono rieleggibili.
Esso esamina i conti annuali dell'associazione e redige il relativo rapporto all'attenzione dell'assemblea.


Art. 15 Scioglimento

L'assemblea è competente per pronunciare lo scioglimento dell'associazione.
In tal caso il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad un ente designato dall'assemblea, avente scopi simili a quelli dell'associazione.


Per quanto non regolato del presente statuto si applicano gli art. 60 segg. Del CCS.

Il presente statuto è approvato dall'Assemblea tenutasi a Giubasco l'11 giugno 2001

Esso entra immediatamente in vigore e sostituisce integralmente quello del 27 marzo 1996