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Legislazione 

Leggi a tuttela del Minore

Qui di seguito sono elencate norme specifiche attinenti la protezione dell’infanzia, mentre non viene fatto cenno alle norme che prevedono la tutela della dignità e dei diritti umani in genere.

Approfondimenti e commenti ai testi di legge (messaggi e rapporti) che sono elencati qui di seguito possono essere consultati in nel sito dell’amministrazione federale.
 
Art. 124 Aiuto alle vittime di reati
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un’equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
La Convenzione ha quale scopo la concretizzazione dei diritti dell’infanzia, proclamati dalle Nazioni Unite nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
 
Elenca le misure previste dal diritto di famiglia svizzero per proteggere il minore quando i suoi interessi sono minacciati.
 
Contiene le norme penali a protezione dell’integrità fisica (e in particolare anche sessuale) e psichica delle persone, e prevede il diritto e l’obbligo di informare le autorità tutorie sulle situazioni che potrebbero mettere in pericolo il minore.
 
Codice penale svizzero
in particolare gli art. 111, 112, 116, 117, 122-128, 135, 136, 180-185, 187-200, 213, 219, 220, 231, 358 bis, 358 ter
L’aiuto alle vittime di reati, rapporto dell’Ufficio federale di giustizia all’intenzione del Consiglio federale concernente l’attuazione e l’efficacia dell’aiuto alle vittime di reati negli anni 1993-1996, Berna, gennaio 1998
L’aiuto alle vittime di reati; Terzo rapporto dell’Ufficio federale di giustizia all’intenzione del Consiglio federale concernente l’attuazione e l’efficacia dell’aiuto alle vittime di reati (1993-1998) Berna, maggio 2000
Le leggi cantonali sono tutte consultabili integralmente nelle pagine dell’amministrazione cantonale Costituzione della Repubblica e del Cantone Ticino, art 13 cpv 2
“Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini.”
La norma costituzionale intende garantire inderogabilmente e immediatamente a tutte le persone che si trovano nel bisogno, in particolare anche ai minori, le prestazioni corrispondenti da parte dello Stato, con conseguente diritto alla protezione giudiziaria.
Legge cantonale di applicazione e complemento della LAV e relativo Regolamento di esecuzione
Scopo della legislazione sull’aiuto alle vittime di reati è di fornire un aiuto efficace alle vittime, garantendo loro consulenza, sostegno finanziario e adeguata tutela nel procedimento penale.
Codice di procedura penale ticinese, art 84 – 94
Contiene le disposizioni sulla protezione delle vittime, e in particolare anche di quelle minorenni, nel contesto del procedimento penale ticinese.